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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Sul rapporto tra appello principale ed appello incidentale tardivo

CONSIGLIO DI STATO, Quarta Sezione, sentenza n. 6111 del 26 ottobre 2018
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto dal sig. N. P. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR per il Lazio, concernete il risarcimento danni a seguito della revoca dell’autorizzazione di collocamento fuori ruolo per assumere un incarico presso l’organismo comunitario OLAF.

La quaestio iuris sottoposta al vaglio del Collegio concerne l’interpretazione dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. e precisamente: “se l’art. 334, secondo comma c.p.c. - secondo il quale se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia - richiamato espressamente e con la stessa formulazione dall’art. 96, co. 4 c.p.a., sia applicabile nel processo amministrativo anche nel caso in cui il ricorso principale sia estinto per perenzione.

I giudici del Collegio affermano quanto segue: “a) la ratio dell’art. 334, primo comma c.p.c. è quella di favorire la formazione del giudicato, rimettendo in termini con l’appello tardivo chi aveva fatto decadere i termini per l’impugnazione, non avendo interesse alla riforma della parte di decisione sfavorevole, e la tutela dell’interesse all’appello tardivo (secondo comma) è accordata solo in presenza del presupposto, consistente nella possibilità che il principale sia deciso sul merito facendo venir meno anche la parte della decisione favorevole, con la conseguenza che la tutela cessa se il ricorso principale non può pervenire ad una decisione sul merito; b) nel processo civile, allo stato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, limita l’operatività del secondo comma alle ipotesi di inammissibilità, di improponibilità, di improcedibilità del ricorso, nelle quali non si perviene alla decisione sul merito; c) nel processo amministrativo, l’appello presupposto non può essere deciso sul merito: - perché irricevibile per tardività (35 co. 1, lett. a); - perché inammissibile per difetto di interesse originario (co. 1, lett. b); - perché improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto (co. 1, lett. c); - perché perento, per difetto di interesse presunto (co. 2, lett. b), o per difetto di interesse sopravvenuto, desunto da atti e comportamenti delle parti, in caso di rinuncia non formale (84 co. 4); - per difetto di interesse sopravvenuto esplicitato con la rinuncia formale in mancanza di opposizione delle altre parti (35 co. 2, lett. c) e 84, co. 1 e 3).

Infine, il Collegio precisa che: “In riferimento alla diversa regolamentazione delle ipotesi in cui nel processo amministrativo non può pervenirsi ad una decisione sul merito, l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo, prevista dall’art. 334, secondo comma c.p.c. e richiamata dall’art. 96, co. 4 c.p.a. solo per l’inammissibilità, vale, in ipotesi, per tutti i casi enucleati in cui l’appello principale non può essere deciso nel merito, venendo altrimenti meno il presupposto in presenza del quale è tutelato l’interesse dell’appellante tardivo.”.