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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Sulla proposizione di una domanda di riconoscimento di una nuova voce di danno

TAR LAZIO, Sezione Terza Quater, sentenza n. 10288 del 24 ottobre 2018
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I giudici della Sezione Terza Quater si pronunciano sul ricorso proposto da A. B. contro il Ministero della Salute, Regione Sicilia al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale la parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e conseguentemente, risultando non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche.

La domanda risarcitoria, proposta dal sig. A. B., non trova accoglimento.

Tale domanda era inizialmente formulata al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a., chiedendo l’ammissione in soprannumero a titolo risarcitorio. Oltre alla predetta domanda, il ricorrente chiedeva, sempre a mezzo di domanda risarcitoria, la corresponsione di una borsa di studio, formulandola con una mera memoria.

I giudici del Collegio, a tal proposito, statuiscono sull’argomento per costante giurisprudenza nel seguente modo: “È inammissibile la domanda di riconoscimento di una nuova voce di danno proposta attraverso una semplice memoria non notificata alle controparti, poiché dinanzi al giudice amministrativo tutte le domande, comprese quelle intese a conseguire il risarcimento del danno cagionato dall'atto o dal comportamento amministrativo, devono essere proposte nelle forme ordinarie del “ricorso” ovvero dei “motivi aggiunti”, e le parti resistenti devono essere poste in condizione di formulare le proprie difese …” (TAR Emilia Romagna, Parma, sezione I, 22 giugno 2010, n. 312). Ed ancora, con una recente pronuncia il Consiglio di Stato statuiva quanto segue: “La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l’annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte e non con semplice memoria depositata.” (Consiglio di Stato sezione VI, 18 luglio 2014, n. 3848).

In conclusione, il Collegio riprendendo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ribadisce che la predetta domanda risarcitoria essendo proposta con memoria notificata a mezzo pec, doveva essere introdotta con i c.d. motivi aggiunti.