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Anno XVI - n. 11 - Novembre 2024

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Sulla verifica della sussistenza dell’interesse all'impugnativa conseguente all’annullamento degli atti di gara

Consiglio di Stato, Terza Sezione, sentenza n. 6035 del 22 ottobre 2018
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La Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul ricorso proposto da A. L. S. S.p.a. contro P. s.r.l. al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR per il Piemonte, con al quale si è proceduto con: l’annullamento del bando e dei conseguenti atti della Commissione Giudicatrice, compresa l’aggiudicazione definitiva, relativi alla procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di Ossigeno, di Gas medicinali e tecnici e dei Servizi connessi per l’A.S.L.; la declaratoria di inefficacia dei contratti che fossero stati eventualmente stipulati dalla controinteressata con le quattro singole intimate Amministrazioni ed infine, la condanna di ciascuna delle predette Amministrazioni a disporre il subentro nei rispettivi contratti in favore delle ricorrenti.

In particolare, i giudici del Consiglio di Stato si pronunciano sul terzo motivo di impugnazione, riguardante il c.d. “interesse strumentale alla rinnovazione della gara”, statuendo che: “la verifica positiva della sussistenza dell’interesse all'impugnativa comporta che l’effettiva utilità al ricorrente, conseguente all’annullamento degli atti gravati, possa essere identificata non solo nel conseguimento dell’aggiudicazione vera e propria dell’appalto pubblico, ma - in subordine – possa consistere anche solo nella mera rinnovazione della gara. Ciò posto, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza quando le censure proposte sono dirette non solo al conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, ma anche ad ottenere, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura. Ciò è tanto più vero nell’ipotesi in cui oggetto di censura sono le stesse regole fondamentali poste a fondamento della valutazione delle offerte, sulla cui base si è svolta la selezione, e le dette regole siano state il frutto di procedure errate e scarsamente intelligibili che abbiano minato l’intero esito del confronto competitivo. L’utilitas – che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre – è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2258).