ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 11 - Novembre 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



In tema di autorizzazione sanitaria e relativa revoca

di VALENTINA PRATICO'
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 NOTA A TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE SECONDA

SENTENZA 27 settembre 2018, n. 1659

Di VALENTINA PRATICO’

In tema di autorizzazione sanitaria e relativa revoca

 Il Tar Catanzaro, con la sentenza quivi in esame, si è pronunciato sul ricorso presentato da una Impresa sociale, ubicata sul territorio di Reggio Calabria, avverso la Regione di competenza, al fine di ottenere la riforma del provvedimento con cui era stata disposta la revoca dell’autorizzazione sanitaria ad essa precedentemente accordata.

Nello specifico, la società ricorrente, una Casa di cura, impugnava il provvedimento adottato dal Commissario ad acta a causa di irregolarità riscontrate a seguito di un’ispezione igienico sanitaria, essendo emerso che nella residenza psichiatrica presso cui era stato espletato il controllo dei Nas dei Carabinieri fossero stati allestiti posti letto in numero superiore a quello per cui era stata concessa autorizzazione.

Siffatte circostanze, unitamente ad altre violazioni accertate in sede di controllo, imponevano il ritiro del provvedimento amministrativo previamente emanato, sul presupposto che esso, per natura giuridica, consente l'esplicazione di un potere o l'esercizio di un diritto in una direzione in precedenza preclusa solo se ne è accertata la compatibilità con l’interesse pubblico.

Pertanto, come recita il dato letterale recato dal D.lgs. 502/92, l’autorizzazione, che è obbligatoria per tutte le strutture pubbliche e private che intendono esercitare attività sanitarie, può rilasciarsi solo previo accertamento della conformità a definiti requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti a livello nazionale con un atto di indirizzo e coordinamento.

La previsione di un’autorizzazione garantisce, infatti, che le attività sanitarie si svolgano in condizioni di piena sicurezza per chiunque utilizzi le relative strutture e, a tal fine, è previsto che vengano disposte una serie di verifiche, al fine di accertare il possesso ed il persistere dei requisiti minimi specifici previsti dalla normativa.

Ciò posto, poiché nel corso di una di siffatte verifiche nella sede della ricorrente si appurava che la gestione posta in essere dalla medesima non risultasse conforme alle prescrizioni del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio dell’attività, il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria notificava l’avvio del procedimento di revoca, cui seguiva l’adozione del provvedimento impugnato.

Sul punto, però, con una serie di censure, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 14, L.R. n. 24/2008, rubricato “Disposizioni in ordine agli accordi contrattuali, alle tariffe delle prestazioni sanitarie e ai CCNL di riferimento”, e 12 del Regolamento attuativo, il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento e la violazione del principio di partecipazione procedimentale.

Nella memoria difensiva, si evidenziava, in particolare, che il potere di vigilanza sulle strutture sanitarie accreditate spettasse alle A.s.p. competenti per territorio, e che l’emanazione del provvedimento restrittivo ad opera della Regione fosse subordinato al rispetto di una puntuale scansione procedimentale, disattesa nel caso di specie,  e dalla previa proposta di provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria.

L’Autorità giudiziari adita, tuttavia, non accoglieva le doglianze della ricorrente, posto che la medesima aveva  incardinato il ricorso senza tener conto del fatto che l’A.S.p. reggina fosse rimasta inerte, ovvero non avesse valutato le risultanze dei  verbali del N.A.S., per poi effettuare ulteriori ed approfonditi controlli in vista dell’adozione di un provvedimento restrittivo da parte della Regione, come in suo potere.

Infatti, la disciplina contenuta nella L.R. n. 24/2018 individua la Regione quale Ente munito del potere decisorio per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni sanitarie, stabilendo, altresì, che le A.s.p. territorialmente competenti esercitino esclusivamente il potestà di vigilanza e deliberino la proposta di adozione della statuizione restrittiva.

Come affermato expressis verbis in sentenza, siffatta potestà delle A.s.p. risulta strumentale e funzionalmente subordinata al potere decisorio della Regione o del Commissario ad acta.

Essendo, però, l’A.s.p. territorialmente competente rimasta inerte, il Collegio giudicante ritiene che ben abbia fatto la Regione Calabria, per il tramite dell’organo commissariale, ad emanare l’avversata determinazione di ritiro del provvedimento autorizzatorio, alla luce di un compendio istruttorio qualificato e grave.

Ad opinare diversamente, secondo quanto testualmente affermato dal TAR Calabria, dovrebbe giungersi alla paradossale conclusione che pur in presenza di gravi e perduranti inadempienze presso strutture sanitarie -accertate da altri organi tecnici, come appunto il N.a.s. dei Carabinieri- possa essere preclusa l’adozione di conseguenziali provvedimenti regionali in caso di omesso esercizio del potere ispettivo dell’A.s.p.

In ordine, poi, alla denunciata carenza motivazionale dell’impugnata revoca, rileva il Collegio che la stessa è da ritenersi congruamente motivata sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo ivi richiamato, oggetto di contraddittorio procedimentale, l’apprezzamento delle quali -in rapporto all’emanazione dell’estremo provvedimento afflittivo- non risulta irragionevole né illogico, avuto riguardo, tra l’altro, alla circostanza della presenza di 24 degenti sui 10 autorizzati, assistiti mediante presidio sul posto di un solo infermiere, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, due operatori socio sanitari ed una cuoca, rispetto ad un organico di 27 dipendenti.

Da ultimo occorre osservare che i ricoveri disposti su ordine dell’autorità giudiziaria possono essere eseguiti oltre il limite dei posti letto accreditati, ma sempre nel limite di quelli autorizzati, nella specie tuttavia coincidenti.