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Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa prova dei fatti costitutivi dell'obbligo a carico della PA
di FULVIO GRAZIOTTO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA CIVILE,
ORDINANZA 24 gennaio 2019, n. 1921
di FULVIO GRAZIOTTO
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa prova dei fatti costitutivi dell'obbligo a carico della PA
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Il giudizio in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa; all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Osservazioni.
La decisione riguardava un caso di opposizione al verbale di accertamento della Polstrada con il quale veniva contestata la violazione all'art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada, in quanto risultato positivo all'alcoltest.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, e il Tribunale in funzione di giudice di appello si conformava - rigettando il motivo di appello circa l'inattendibilità dell'alcoltest per assenza di indicazioni relative alle verifiche e alla taratura periodica - perché riteneva che la prova contraria sulla legittimità dell'accertamento dovesse fornirla il contravventore.
La Suprema Corte, però, accoglie il ricorso del conducente, e precisa che «consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».